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Il senato francese discute una aberrante proposta di legge contro le “aberrazioni delle sette”

COMUNICATI

I Comunicati Stampa del Centro Studi LIREC

Il senato francese discute una aberrante proposta di legge contro le “aberrazioni delle sette”

Raffaella Di Marzio

LIREC scrive ai senatori francesi in procinto di approvare una legge peggiore della legge Picard, pericolosissima perchè viene presentata come un modo per tutelare le persone da comportamenti nocivi che esse subirebbero all’interno delle “sette”.

Una simile proposta di legge, dove non esiste alcuna definizione chiara e giuridicamente accettabile di “setta”, e nemmeno di “comportamenti nocivi”, rappresenta una grave minaccia al libero esercizio dei diritti fondamentali di individui e famiglie appartenenti alle minoranze religiose.




Lettera a tutti i membri del Senato francese: proposta di legge contro le “aberrazioni delle sette”

  Roma, 30 novembre 2023

Raffaella Di Marzio

Direttrice

raffaelladimarzio@gmail.com

                                                                                        

A tutti i membri del Senato francese

 

Gentili Senatori,

Mi chiamo Raffaella di Marzio; svolgo attività di ricerca in Italia nel campo della psicologia delle religioni e sono la Direttrice del Centro Studi sulla Libertà di Religione, Credo e Coscienza (LIREC).

È stato portato alla mia attenzione il fatto che al Senato francese si sta per votare su una proposta di legge contro le “aberrazioni delle sette”.

Questa proposta di legge viene presentata come volta a tutelare le persone da comportamenti nocivi che esse subirebbero all’interno delle “sette”; tuttavia, secondo la mia esperienza e i miei studi in questo campo, una simile proposta di legge rappresenta una minaccia reale al libero esercizio dei diritti fondamentali di individui e famiglie appartenenti alle minoranze religiose.

In particolare, desidero portare la vostra attenzione su un concetto che viene reiterato molte volte nella proposta di legge, ossia che le “sette” perpetrino abusi psicologici, cioè il cosiddetto reato di “manipolazione mentale” o “soggezione psicologica”.

Sfortunatamente, essendo stati influenzati in senso negativo dai media e dalla propaganda di gruppi “anti-sette”, alcuni governi europei hanno istituito tribunali d’inchiesta, commissioni parlamentari, squadre anti-sette, e hanno persino approvato leggi contro le “sette”, o, in altri termini, contro il presunto “reato di manipolazione mentale” che “sette pericolose” perpetrerebbero nei confronti dei propri seguaci, specialmente i bambini.

Ho svolto ampie ricerche sull’argomento per circa 25 anni e ho riassunto gli esiti dei miei studi nel libro “Nuove religioni e sette. La psicologia di fronte alle nuove forme di culto” (New religions and cults. Psychology facing the new cults), pubblicato nel 2010. Nel giugno del 2023 ho pubblicato un altro libro su questo tema: “Scelta e abbandono di una comunità spirituale. Percorsi di cambiamento e sviluppo personale” (Choosing and Leaving a Spiritual Community. Paths of Change and Personal Development).

Ho scoperto che la teoria della “manipolazione mentale”, o “brainwashing” (‘lavaggio del cervello’), o “persuasione coercitiva” attribuita alle “sette” non ha basi scientifiche. Vorrei menzionare la più importante Associazione professionale di psicologi, che ha pubblicato dichiarazioni ufficiali sull’argomento.

La posizione ufficiale dell’APA (American Psychological Association)

1987 – Il 10 febbraio 1987, insieme con altri soggetti, l’APA presentò una memoria relativa al caso Molko, che era in attesa di essere discusso presso la Corte Suprema della California e che verteva intorno a questioni riguardanti il lavaggio del cervello e la persuasione coercitiva nella Chiesa dell’Unificazione. Nella memoria si affermava che, se applicata ai nuovi movimenti religiosi, la teoria della persuasione coercitiva “non è accettata nella comunità scientifica” e che la metodologia a essa collegata “è stata ripudiata dalla comunità scientifica”. Sarebbe davvero difficile affermare tale posizione in termini più chiari; e nella memoria si suggeriva inoltre che, quando vengono applicate ai nuovi movimenti religiosi – molto spesso chiamati “sette” –, le teorie relative al controllo mentale sono state uniformemente considerate “non accettate nella comunità scientifica”, che si tratti di “lavaggio del cervello”, di “controllo mentale” o di “persuasione coercitiva”.

1987 – Un altro passaggio fondamentale in questo senso ebbe luogo l’11 maggio del 1987, quando l’APA rifiutò di approvare il DIMPAC (Report of the Task Force on Deceptive and Indirect Techniques of Persuasion and Control, ‘Rapporto della task force sulle tecniche dirette e indirette di persuasione e controllo’), presentato dalla psicologa Margaret Singer e da altri cinque studiosi. L’APA rigettò il rapporto con un memorandum datato 11 maggio 1987 che lo definiva “mancante del rigore scientifico e dell’obiettivo approccio critico necessario a ottenere l’approvazione dell’APA”. Nel 1987 l’APA affermò che le teorie relative a lavaggio del cervello e persuasione coercitiva, quando siano applicate ai nuovi movimenti religiosi, non sono scientifiche.

Negli anni seguenti sono state fatte ulteriori affermazioni di simile natura.

L’odierna proposta di legge chiede l’introduzione, nel Codice Penale, di una norma che renderebbe la “soggezione psicologica” un reato penale. Il fatto è che questo genere di “crimine” non ha alcuna base scientifica e rappresenta un pericolo per la libertà di coscienza e la libertà di religione.

In Italia esisteva in passato una legge di questo tipo. Fu istituita nel 1930, sotto il regime fascista di Mussolini: si trattava della legge contro il “plagio” (articolo 603), che consisteva nel reato di porre una persona in un “totale stato di soggezione”. Il significato del termine italiano “plagio” [plagium, in latino] corrisponde all’inglese “brainwashing”, ‘lavaggio del cervello’.  Oggi la propaganda mediatica e anti-sette impiega alcuni sinonimi quali “manipolazione mentale”, “controllo mentale”, e così via … ma il significato è lo stesso: si afferma che qualcuno possa essere sottoposto a forme di “plagio” da parte di “sette pericolose”. L’idea di Mussolini, allorché inserì la disposizione di legge nel codice penale, era che gli antifascisti fossero tali solamente perché subivano un’indebita influenza, e questa legge gli permise di incarcerare alcuni antifascisti accusati di aver esercitato tale influenza su altri che, alla fine, erano diventati anch’essi antifascisti. Era un modo facile per potere imprigionare i maggiori suoi oppositori. Dopo la Seconda Guerra Mondiale la legge restò ancora vigore, ma venne usata contro gli omosessuali. L’omosessualità era considerata un modo per manipolare le persone e ridurle a uno stato di soggezione psicologica. L’ultimo scandalo collegato a questa legge ebbe luogo negli anni Settanta, quando un prete cattolico fu accusato di alienare i suoi giovani discepoli dalle loro famiglie.

In conseguenza dello scandalo, il caso fu deferito alla Corte Costituzionale italiana, la quale dichiarò costituzionalmente illegittimo il reato di plagio nel 1981. L’articolo fu abrogato per molte ragioni, tra cui le seguenti:

- la prima serie di critiche erano di natura empirica: il fenomeno del plagio non esiste né può essere accertato, se si presume che tale stato di soggezione non possa essere conseguito semplicemente con strumenti psicologici. La maggior parte degli psichiatri concordava su questo punto. Il problema era che si trattava di una norma troppo vaga e indeterminata, e dunque contraria al principio costituzionale di legalità.

- la seconda serie di critiche era di natura politica: si evidenziò come la norma celasse il tentativo di attuare una discriminazione ideologica. Seguendone la logica, i giudici correvano il rischio di giudicare gli stili di vita e qualsiasi idea che fosse contraria all’opinione sociale dominante, o persino all’opinione maggioritaria della corte, con il pretesto di giudicare i metodi di indottrinamento.

Ho raccolto personalmente una vasta bibliografia su questo argomento specifico, per un totale di 500 libri, articoli o studi, che vanno dal 1970 al 2014[1].

Dopo aver condotto un esame molto attento delle pubblicazioni e sulla base della mia esperienza ventennale in questo campo, posso affermare quanto segue: sebbene le comuni teorie anti-sette relative al lavaggio del cervello o al controllo mentale siano state ampiamente rigettate dalla comunità scientifica (con poche eccezioni), forme di persuasione o di influenza basate su rappresentazioni false o altrimenti disoneste continuano a sussistere nella vita quotidiana e anche all’interno di alcuni Nuovi Movimenti Religiosi. Anzi, questo genere di abusi può provocare gravi problemi alle persone. Tuttavia, le rappresentazioni errate sono cose piuttosto diverse rispetto al lavaggio del cervello, al “controllo mentale”, alla “manipolazione mentale”, o alla “soggezione psicologica”.

Nella presente proposta di legge si asserisce che “la definizione di un nuovo reato appare necessaria in modo da punire situazioni di soggezione psicologica o fisica che causano un’alterazione grave della salute fisica o mentale delle vittime, il cui danno fisico può ora essere riconosciuto”.

Essendo un’esperta di questioni psicologiche ed educative, comprese le questioni connesse alla libertà di religione o credo e alle minoranze religiose, vi posso dire, con il sostegno della comunità scientifica, che questa idea non è basata su dati scientifici né su ricerche empiriche. È soltanto l’espressione di un’ideologia intollerante, promossa da gruppi anti-sette, che ha già causato enormi danni a figli e genitori appartenenti a minoranze religiose in molti paesi.

Conclusioni

In conclusione, è mia convinzione che approvare leggi repressive al fine di contrastare il reato di “soggezione psicologica”, come suggerisce questa proposta di legge, non è solo inutile, ma è anche molto pericoloso per la libertà di coscienza, per la libertà di religione e per la democrazia in generale.

Per qualsiasi domanda, non esitate a contattarmi.

Porgo i miei più distinti saluti,

Raffaella di Marzio


[1] Cfr. Per esempio: Galanter, 1993, 1996; Anthony and Robbins, 1992, 1994, 1995b; 2004; Barker, 1984; 1988, 1989, 1995, 1998; Bromley, 1988, 1998abc, 2002; Bromley et al., 1992; Richardson, 1978ab, 1985ab, 1993; Introvigne, 1992, 1996, 1998, 1999ab, 2002; Fizzotti, 1994; Fizzotti et al., 2000; Aletti, 1994; Aletti et al., 1999; Anthony, 1990, 1999, 2001; Barber, 1961; Conn, 1982; Fromm and Shor, 1979; Orne, 1961-1962; Spanos, 1996; Paloutzian, Richardson and Rambo, 1999; Wuthnow, 1976, 1978; Zimbardo and Hartley, 1985; Bird and Reimer, 1982;  Lewis and Bromley, 1987; Wright, 1988; Wright and Ebaugh, 1993; Stark and Iannaccone, 1997; Bromley, 1998; Saliba, 2004; Wulff, 2001; Luckoff et al., 1996; Buxant et al. 2007, Buxant and Saroglou, 2008; Namini and Murken, 2009; Healy, 2011; Rambo, 1993; Rambo and Farris, 2012; Rambo and Bauman, 2012; Cowan, 2014.